(massima n. 1)
In applicazione dell'art. 157, comma 3, c.p.c., non č legittimata a dedurre la nullitā della sentenza, in quanto basata su documenti tardivamente prodotti, la stessa parte che abbia effettuato la relativa produzione, ancorché per il tramite del proprio consulente tecnico. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/12/2015).