(massima n. 1)
In tema di imposta di registro, tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8 della tariffa (annesso A, parte prima), rientra anche l'ordinanza ingiuntiva di cui all'art. 186-ter c.p.c., non essendo richiesto che il provvedimento giudiziario sia passato in giudicato ma solo che sia conclusivo di un giudizio o di un suo grado, di una fase o sub-procedimento e che sia esecutivo, a nulla rilevando che nelle categorie di atti tassabili ex art. 37 cit. manchi il riferimento a quello contemplato dall'art. 186-ter c.p.c., sia perchč la norma processuale č sopravvenuta al d.P.R. n. 131 del 1986, sia per l'espresso riferimento alla normativa sul decreto ingiuntivo contenuto nella legge sull'imposta di registro. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 22/12/2014).