(massima n. 1)
La transazione stipulata con verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 411 cod. proc. civ. (nel testo "ratione temporis" vigente) dopo la definizione del giudizio di primo grado sostituisce la regolamentazione statuita in sentenza, che resta travolta senza necessitą di instaurare un apposito giudizio per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere. (Rigetta, App. Brescia, 29/02/2012).