(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'irregolare utilizzazione dell'istituto della riserva ex art. 186 cod.proc.civ. non consente di considerare pronunciata in udienza, e quindi conosciuta dalle parti, un'ordinanza emessa fuori udienza, non letta alle stesse e, proprio perché non pubblicizzata attraverso la lettura, depositata in cancelleria. Conseguentemente, il mancato avviso al difensore, nella specie della parte appellata, dell'ordinanza, emessa fuori udienza e depositata in cancelleria, determina, ai sensi dell'art. 176, comma secondo, cod.proc.civ., in relazione agli artt. 134 e 156 cod.proc.civ., la nullitą del provvedimento nonché la conseguente nullitą, ex art. 159, cod. proc. civ., degli atti successivi e della sentenza. (Cassa con rinvio, App. Caltanissetta, 22 Novembre 2003).