(massima n. 1)
L'omessa statuizione sulle spese di lite, integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al "decisum". Infatti, gli artt. 91 -98 c.p.c., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali.(Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata che, nell'accogliere integralmente la domanda di annullamento del decreto di espulsione, aveva omesso ogni statuizione sulle spese di lite). (Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CHIETI, 15/07/2020).