(massima n. 1)
Ai sensi del secondo comma dell'art. 739 c.p.c., nei procedimenti in Camera di Consiglio che si svolgono "in confronto di pił parti", la notificazione del provvedimento che abbia definito il relativo procedimento č idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo solo quando sia stata effettuata ad istanza di una delle parti e non, quindi, quando sia stata eseguita a ministero del cancelliere del giudice "a quo" o su istanza di quell'ausiliare. Ne consegue che, per effetto di tale disciplina, applicabile anche con riferimento ai procedimenti contenziosi assoggettati per legge al rito camerale (salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso), la notifica del decreto emesso dal tribunale sul ricorso proposto, "ex" art. 30, sesto comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, eseguita a cura del cancelliere del giudice, non č idonea a determinare la decorrenza del suddetto termine per il reclamo avverso il citato decreto.