(massima n. 1)
Nel caso di domanda di proposta verso pił debitori in solido, il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di lite, č costituito dall'ammontare complessivo dell'obbligazione dedotta in giudizio, senza che abbia rilievo la successiva ed eventuale fase del regresso tra condebitori solidali, siccome estranea alla specifica pretesa azionata dall'attore. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito la quale, in un giudizio intrapreso da un avvocato nei confronti di un consiglio dell'ordine degli avocati e dei suoi componenti, per il risarcimento del danno derivante dall'avvio di un procedimento disciplinare a proprio carico, ha ritenuto che, ai fini della liquidazione delle spese in favore dei convenuti, risultati vittoriosi, il valore della causa fosse pari all'ammontare complessivo del risarcimento chiesto loro). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2018).