(massima n. 1)
Per la proposizione dell'azione surrogatoria non si richiede che il mancato esercizio da parte del debitore di diritti ed azioni a lui spettanti debba essere ascrivibile a colpa dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pretendendo il requisito di colpevolezza nell'inerzia del debitore, aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, proposta in via surrogatoria dal terzo danneggiato, della pronuncia di rigetto della domanda di garanzia avanzata dal responsabile civile nei confronti della societą assicuratrice). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/01/2018).