(massima n. 1)
In tema di imposta sul reddito, la "comunione familiare montana" rientra tra gli enti gestori del demanio collettivo esenti dall'IRPEG ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 (ora art. 74 del medesimo decreto, applicabile "ratione temporis") purché svolga in via esclusiva attivitą di interesse collettivo ed il godimento del territorio oggetto della stessa spetti all'intera collettivitą e non ai soli partecipanti della comunione.