(massima n. 1)
In tema di detrazione IVA, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 541 del 1992 (applicabile "ratione temporis"), attuativo della direttiva n. 92/28/CEE, ferma la distinzione tra spese di rappresentanza, relative ad iniziative volte ad accrescere il prestigio o l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, e spese di pubblicità o di propaganda, afferenti iniziative tendenti, in prevalenza anche se non esclusiva, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi o, comunque, dell'attività svolta, rientrano in queste ultime le spese sostenute da una società farmaceutica in occasione di un congresso o convegno medico avente la finalità di rendere noto un farmaco presso la classe medica, sempre che di breve durata ed a partecipazione ristretta di specialisti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ricondotto a spese di pubblicità quelle sostenute da una contribuente per l'organizzazione di un convegno medico, ritenendolo finalizzato a portare a conoscenza l'offerta di un prodotto, senza accertare se lo stesso avesse avuto in concreto, cioè in ragione della breve durata e della partecipazione ristretta, finalità di informazione scientifica piuttosto che di intrattenimento).