(massima n. 1)
In tema di IVA, laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 15 della Sesta Direttiva del Consiglio CEE del 15 maggio 1977, n. 77/388/CEE (come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia) e, cioč, in presenza di una cessione di beni trasportati o spediti, dal venditore o per suo conto, fuori da dall'Unione Europea, il diritto del contribuente all'esenzione dall'imposta sussiste anche qualora l'esportazione risulti illecita e "a fortiori" formalmente irregolare secondo il diritto nazionale, che va disapplicato se in contrasto con il principio comunitario di neutralitą fiscale, diretto ad equiparare le esenzioni nazionali degli Stati membri. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto il diritto all'esenzione da IVA in presenza di una cessione all'esportazione effettuata nella Repubblica di San Marino, pur non avendo la societą contribuente provveduto, come richiesto dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.m. 24 dicembre 1993, alla "presa nota a margine" nel registro IVA delle fatture di vendita). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 12/01/2007).