(massima n. 1)
In tema di detrazione IVA, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 6, della sesta Direttiva del Consiglio CEE n. 77/388, le spese di rappresentanza, ove non abbiano un carattere strettamente professionale in quanto volte a propiziare la crescita di immagine, non si possono considerare impiegate ai fini di operazioni soggette ad imposta da parte del soggetto passivo che intende esercitare il diritto di detrazione. Ne consegue che le spese di rappresentanza sostenute da una società farmaceutica per l'organizzazione di congressi e convegni e per l'acquisto di beni da destinare ad omaggi o per il pagamento, in favore dei partecipanti, del soggiorno ed ospitalità, sono deducibili entro i limiti indicati dall'art. 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, purché si dimostri che rispondono, quanto alla finalità, ad esigenze di carattere professionale e di rilevante interesse scientifico e, quanto ai modi, a criteri di ragionevolezza e di subalternità rispetto agli scopi scientifici. Tali spese, invece, vanno qualificate come relative a pubblicità diretta, regolamentate ai sensi dell'art. 36, comma 13, legge 27 dicembre 1997, n. 449, qualora, non siano volte ad incentivare il prodotto in sé, ma soltanto a favorire la partecipazione dei medici per propiziare la crescita d'immagine della società offerente, non potendo essere considerata di carattere strettamente professionale. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Firenze, 14/04/2007).