(massima n. 1)
In tema di agevolazioni fiscali per investimenti produttivi in aree svantaggiate ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, č necessario che le relative spese siano riferite a beni strumentali nuovi, fiscalmente ammortizzabili tra gli immobilizzi materiali ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("ratione temporis" vigente) e, ove insistenti su suolo altrui, funzionalmente autonomi rispetto all'immobile del terzo su cui sono realizzati. Ne consegue che, ove si tratti di spese incrementative riferite a beni detenuti a titolo diverso dalla proprietā, pur non essendo la circostanza di per sé sola sufficiente ad escludere l'agevolazione, č decisivo che il bene, per la sua autonomia, sia idoneo ad essere rimosso ed utilizzato separatamente dall'investitore al termine della locazione o comodato del bene altrui cui accede. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Napoli, 23/04/2008).