(massima n. 1)
In tema di IRPEG, va esclusa l'esenzione dall'imposta in favore della Cassa Nazionale del Notariato, che ha natura di ente previdenziale di diritto privato in forza del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed opera secondo criteri di gestione autonoma e privatistica atteso che l'art. 88 del D.P.R. n. 917, "ratione temporis" vigente, č applicabile - alla stregua di una interpretazione sistematica degli artt. 87, 88 e 108 del medesimo D.P.R. - ai soli enti pubblici tassativamente elencati in quanto diramazione dello Stato e soggetti a criteri gestionali propri delle amministrazioni pubbliche. Né la disciplina di vantaggio č suscettibile di estensione analogica in ragione del carattere eccezionale delle norme tributarie in materia di esenzione e agevolazione. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 27/11/2007).