(massima n. 3)
La domanda di risarcimento per responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., che può essere riconosciuta d'ufficio dal giudice con condanna del soccombente a somma anche determinata in via equitativa, può essere proposta dalle parti anche nel giudizio di legittimità, essendo stato abrogato dall'art. 46, comma 20, della legge 18 giugno 2009, n. 69 il terzo comma dell'art. 385 cod. proc. civ., già previsto per tale giudizio e fondato sui medesimi presupposti dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., con la specificazione dell'importo massimo liquidabile (non superiore al doppio dei massimi tariffari). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Genova, 19/10/2006).