(massima n. 1)
In materia tributaria, costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera ove esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta; la prova del disegno elusivo, nonché delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato ed utilizzati solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria. (Così statuendo, la S.C., riformando sul punto la sentenza impugnata, ha ritenuto non abusiva l'operazione di acquisizione di un terreno edificabile, realizzata attraverso l'acquisto delle quote della società proprietaria dell'area interessata piuttosto che con la fusione per incorporazione di quest'ultima nella società acquirente, ravvisando la non fungibilità, sotto il profilo degli effetti giuridici ed economici, e rispetto all'obbiettivo economico da conseguirsi, tra la cessione di quote sociali dell'alienante e la fusione per incorporazione, regolata, nella specie, dalla disciplina antecedente alla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano, 29/10/2009).