(massima n. 1)
La "doppia soccombenza totale" dell'amministrazione finanziaria nei due gradi di giudizio che, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 40 del 2010 (convertito nella legge n. 73 del 2010), consente al contribuente la definizione agevolata della lite tributaria pendente in sede di legittimitā, va accertata facendo riferimento esclusivo alla oggettiva posizione di vantaggio o svantaggio in concreto conseguita dall'erario in esito al giudizio di merito, e non giā con riferimento alle ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione. Ne consegue che il suddetto requisito non sussiste (e, di conseguenza, č preclusa al contribuente la definizione agevolata della lite) in tutti i casi in cui il giudice di appello abbia accolto il gravame dell'amministrazione finanziaria, a nulla rilevando se l'accoglimento sia avvenuto a causa dell'infondatezza della pretesa del contribuente, piuttosto che a causa di un errore di giudizio del tutto autonomo e non indotto dalle allegazioni difensive della parte privata. (dichiara inammissibile, Comm. Trib. Reg. Milano, 17/02/2005).