(massima n. 1)
In tema di IRAP, l'art. 5, comma terzo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha fornito un'interpretazione autentica del disposto dell'art. 11, comma terzo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma primo, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506), nel senso che sono soggetti all'IRAP pure i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, ed anche se corrisposti in epoca antecedente al 31 dicembre 2002, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 11, comma terzo, citato, devono essere esclusi dal calcolo per la determinazione della base imponibile dell'IRAP i soli contributi di cui la legge preveda espressamente l'erogazione in correlazione ad un componente negativo indeducibile, senza che tale specifica indicazione normativa possa essere surrogata dalla mera affermazione dell'imprenditore di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Bari, 15/07/2009).