(massima n. 1)
In tema di imposte dei redditi e sul valore aggiunto, i costi di sponsorizzazione di un marchio sono deducibili anche da chi, pur non essendo titolare del marchio, tragga comunque un'utilitā dallo sfruttamento del segno distintivo altrui, per il potenziale incremento della propria attivitā commerciale. Tali costi, infatti, ineriscono all'attivitā di impresa, ai sensi degli artt. 109, comma quinto , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; il concetto di inerenza č, invero, nozione di origine economica, legata all'idea del reddito come entitā calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione, che, nel campo fiscale, si traduce in un risparmio di imposta e in relazione alla cui sussistenza, ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito dell'impresa, non incombe alcun onere della prova in capo al contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto deducibili i costi di sponsorizzazione sostenuti dal distributore esclusivo per l'Italia di un prodotto, rilevando che, per la connaturale inerenza degli stessi all'attivitā di tale soggetto, gravasse sull'Amministrazione l'onere di provare che i medesimi incidessero, invece, in tutto o in parte, sull'attivitā del produttore del bene e titolare del marchio sponsorizzato). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 21/09/2009).