(massima n. 1)
Nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimitā del proprio operato, come giā dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimitā dell'avviso di accertamento annullato, č da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non giā "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che č un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Piemonte Torino, 15/11/2005).