(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, le spese sostenute da una societą farmaceutica per l'organizzazione di congressi e convegni e per il pagamento, in favore dei medici partecipanti, delle relative spese di viaggio e soggiorno possono essere qualificate come spese di rappresentanza - e come tali deducibili entro i limiti indicati dall'art. 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - purché si dimostri che le attivitą in questione abbiano rilevante interesse scientifico per lo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, della tecnica farmaceutica etc., con esclusione di scopi pubblicitari e ricadano nell'ambito delle disposizioni dell'art. 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e relativi regolamenti. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano, 14/04/2005).