(massima n. 1)
In tema di fusione di societą, si ha un'operazione fiscalmente neutra e, quindi, soggetta alla specifica disciplina di favore quanto alle imposte sul reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), nel testo "ratione temporis" vigente, quando una societą, dopo avere rivalutato in bilancio la partecipazione societaria, interamente posseduta, passando dal criterio del costo di acquisizione a quello del valore del patrimonio netto, ed iscritto la conseguente plusvalenza in una specifica riserva non distribuibile, ai sensi dell'art. 2426, n. 4, cod. civ., a seguito della fusione con incorporazione della societą gią interamente partecipata, trasferisca l'importo della riserva indistribuibile in una riserva straordinaria. In tal caso, infatti, non si configura il realizzo di una plusvalenza patrimoniale, ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R., ma si tratta di una conseguenza necessaria della fusione in quanto, divenuto il patrimonio della partecipata proprietą della partecipante, sono venute meno sia la partecipazione (la cui valutazione secondo il patrimonio netto aveva comportato iscrizione della relativa plusvalenza nella riserva di cui al citato art. 2426, n. 4, cod. civ.), sia la ragione stessa della presenza, nel bilancio della (gią) partecipante (poi incorporante), di una riserva non distribuibile. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Brescia, 15/11/2004).