(massima n. 1)
In tema di reddito d'impresa, nell'ambito della distinzione prevista, ai fini della diversa deducibilità, dall'art. 74, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 917, le spese di ospitalità sostenute da aziende produttrici di farmaci nella organizzazione di convegni o congressi sono qualificabili quali spese di rappresentanza, deducibili nella misura di un terzo del relativo ammontare, e non come spese di pubblicità o propaganda, integralmente deducibili, atteso che hanno quale effetto quello di accrescere il prestigio della società organizzatrice, ma non costituiscono spese necessarie per l'attività propagandistica o di incentivazione del prodotto. Nell'ambito delle spese di rappresentanza, poi, le spese di vitto non possono essere ricomprese nell'ambito delle spese integralmente detraibili se di valore inferiore alle vecchie 50.000 lire italiane, posto che la norma si riferisce inequivocabilmente a beni ed oggetti materiali distribuiti gratuitamente, e non può ritenersi riferita anche all'offerta del vitto, che non è inquadrabile nella categoria dei beni, ma più propriamente in quella dei servizi, in quanto attiene fondamentalmente all'attività di manipolazione necessaria per la preparazione del cibo e di distribuzione ai commensali. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 6 novembre 2001).