(massima n. 1)
In materia di imposte sui redditi, rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all'art. 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre ne restano escluse le spese di pubblicità e propaganda, aventi come scopo preminente quello di informare i consumatori circa l'esistenza di beni e servizi prodotti dall'impresa, con l'evidenziazione e l'esaltazione delle loro caratteristiche e dell'idoneità a soddisfare i bisogni al fine di incrementare le vendite; occorrendo, di conseguenza, una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese e della loro diretta imputabilità. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva qualificato quelle sostenute dalla contribuente come spese di pubblicità, in quanto priva di un'adeguata motivazione atta a suffragare quanto ritenuto, avendo basato la valutazione sulla natura delle spese unicamente sull'elenco delle voci riepilogative dei recuperi alludenti a oggettistica varia e costi di spedizione, senza prendere in esame le pezze giustificative con le causali dei costi e le comunicazioni aziendali allegate dalla società ricorrente). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna, 20 Giugno 2002).