(massima n. 1)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attivitą di intermediazione immobiliare, addotto dal contribuente a giustificazione di movimenti effettuati sui propri conti correnti bancari, consente di escludere che, in applicazione della presunzione di cui all'art. 39, primo comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i relativi versamenti corrispondano a ricavi non dichiarati, soltanto qualora si accerti che il contribuente ha versato sul proprio conto corrente denaro di terzi, che gli abbiano conferito il mandato di compiere operazioni sul mercato immobiliare; in mancanza di detta prova, la deduzione dal presunto reddito dei costi e delle spese sostenuti per l'acquisto degli immobili postula, qualora l'attivitą imprenditoriale di compravendita immobiliare sia parte di quella professionale del contribuente, la dichiarazione di tale attivitą e l'annotazione dei relativi movimenti di somme nel registro di cui all'art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, qualora si tratti di un'attivitą ulteriore e distinta da quella professionale, ma ugualmente non registrata e non dichiarata, l'osservanza delle speciali disposizioni relative alla deducibilitą dei costi. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 20 Giugno 2001).