(massima n. 2)
In tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70, terzo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nello stabilire che le disposizioni dei precedenti commi secondo e terzo, concernenti la deducubilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, "valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), del comma primo dell'art. 16" dello stesso t.u. - norma quest'ultima secondo la quale l'imposta si applica separatamente alle "indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma secondo dell'art. 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto" -, opera un rinvio non ai soli fini dell'identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità (nel qual caso sarebbe stato sufficiente il rinvio al secondo comma dell'art. 49 - pure menzionato alla lettera c dell'art. 16 -, che individua appunto i redditi di lavoro autonomo, fra i quali rientra quello dell'amministratore della srl di cui alla controversia di specie), ma altresì ai fini della sussistenza delle condizioni richieste dalla stessa lettera c) dell'art. 16, e cioè che "il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto". (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Venezia, 24 Febbraio 2000).