(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, il criterio distintivo tra spese di pubblicitą o propaganda e spese di rappresentanza, diversamente disciplinate dall'art. 74, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, va individuato nella diversitą, anche strategica, dei rispettivi obiettivi, svincolati nel secondo caso da una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e collegati nel primo ad un incremento pił o meno immediato della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in determinati contesti, anche temporali: pertanto, fermo restando che entrambe le tipologie di costi debbono trovare giustificazione in iniziative coerenti con gli scopi dell'impresa, e che le une e le altre ne realizzano, in definitiva, gli interessi, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilitą di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attivitą svolta. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 9 Maggio 2000).