(massima n. 1)
In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni l'avviso di accertamento con cui, in rettifica del dichiarato reddito d'impresa, l'ufficio consideri utile di esercizio imponibile la somma percepita a rimborso di opere di ristrutturazione di un immobile, non č nuovo e, quindi, inammissibile il motivo di appello con cui l'ufficio riconduca tale introito, giā in primo grado definito finanziamento infruttifero, al diverso concetto di contributo di cui all'art. 53, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 917 del 1986, in quanto, inalterati i fatti costitutivi della pretesa fiscale, viene semplicemente introdotta una loro diversa qualificazione giuridica, senza alcuna menomazione del diritto di difesa della controparte. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Bologna, 12 Aprile 2000).