(massima n. 1)
In tema di reddito d'impresa, le attività di promozione dei farmaci e di sostegno all'immagine delle case farmaceutiche si rivolgono per la gran parte ai medici, i quali sono destinatari, in particolare, di una specifica forma di pubblicità mirante non a reclamizzare astrattamente il prodotto decantandone le virtù o la piacevolezza visiva della confezione, ma ad informare il professionista della natura e delle utilità farmaceutiche del prodotto, delle ipotesi in cui esso risulti indicato e di quelle in cui risulti addirittura nocivo. Alla stregua della disciplina dettata dall'art. 74, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, costituiscono, pertanto, spese di pubblicità tutte quelle dirette a rendere noto un farmaco presso la classe medica, anche attraverso l'organizzazione di riunioni ed incontri di breve durata e con la partecipazione di un numero ristretto di specialisti, mentre altre spese, rivolte genericamente a promuovere l'immagine della casa farmaceutica costituiscono spese di rappresentanza (all'affermazione del principio la S.C. perviene muovendo dal rilievo che il consumo dei prodotti farmaceutici non è regolato dal criterio del piacere, ma da quello dell'utilità, atteso che la decisione in ordine all'assunzione dei farmaci "utili" è sempre consigliabile, e molto spesso per legge necessario, sia rimessa non al "consumatore", bensì ad un professioniste specializzato, senza dire che il S.s.n. rimborsa solo i farmaci prescritti da un medico). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Firenze, 29 Settembre 2000).