(massima n. 1)
Al fine della determinazione del danno sofferto da un lavoratore dipendente, il salario o lo stipendio da assumere a base della determinazione del risarcimento del danno non č quello che il danneggiato percepiva al momento del sinistro ma quello riscosso al tempo della liquidazione, comprensivo, inoltre, non solo dello stipendio o del salario mensile, ma anche degli altri compensi a carattere continuativo e non eventuale, come la tredicesima mensilitā.