(massima n. 1)
In tema di reddito d'impresa, per le spese di rappresentanza l'art. 74, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, consente al contribuente di scegliere, analogamente a quanto previsto dal precedente comma primo per le "spese relative a studi e ricerche", fra la deduzione nel solo esercizio di competenza e quella per quote costanti negli esercizi successivi - analoga "ratio" presiedendo alla deducibilità, ai sensi dell'art. 74, comma secondo, prima parte, delle spese di pubblicità nell'esercizio di competenza ovvero negli esercizi successivi per quote costanti -, sicché non si applica, in presenza di una siffatta specifica previsione, la norma di carattere generale del successivo art. 75, comma secondo, lettera b), che stabilisce la contabilizzazione delle spese per servizi alla data in cui le prestazioni sono ultimate. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano, 22 Aprile 1999).