(massima n. 1)
In tema di Irpeg, l'art. 88, comma secondo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dispone che l'esercizio di attivitą previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attivitą commerciale; pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attivitą non subisce la "trasformazione" in reddito d'impresa ex art. 40, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l'art. 108 del d.P.R. citato. Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimitą costituzionale di quest'ultimo articolo, sollevata in riferimento agli artt. 32 (trattandosi nella specie di immobili strumentali dell'Ulss, gią Usl) e 53 Cost. posto che gli immobili in questione non producono reddito d'impresa. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Venezia, 22 giugno 2005)