(massima n. 1)
Per effetto dell'art.14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 - che ha interpretato autenticamente l'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nel senso che la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi dei depositi bancari, espressamente prevista per i soggetti esenti dall'IRPEG, si applica anche nei confronti dei soggetti che ne sono esclusi - sono sottoposti a detta ritenuta di imposta - definitiva e non di acconto - anche i soggetti esenti dall'IRPEG per una agevolazione normativa, come per le cooperative di produzione e lavoro (nella specie per interessi maturati negli anni 1984-1992), se esonerate dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 602/1973. Né tale interpretazione dell'art. 14 succitato può esser sospettata di incostituzionalità per contrasto con gli articoli
3,
45, e
53 della Costituzione perché non vulnera né il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, né quello della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, né infine quello del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Firenze del 15 giugno 2001).