(massima n. 1)
La vendita con patto di riscatto, stipulata al fine di garantire la restituzione di una somma mutuata dal compratore al venditore entro il termine previsto per l'esercizio del riscatto, č una vendita vera e reale. Essa integra un negozio sottoposto a condizione risolutiva potestativa, per la cui validitā si esige il trasferimento immediato della proprietā della cosa dal venditore al compratore, salvo l'obbligo di ritrasferire la cosa al venditore nel caso di tempestiva estinzione del debito garantito. A tale negozio non č applicabile, neanche in via analogica, la norma dell'art. 2744 c.c. che vieta il patto commissorio. Tuttavia, se i contraenti sono d'accordo per stipulare una compravendita sotto condizione sospensiva, nel senso che il compratore-creditore diverrā proprietario della cosa soltanto se nel termine stabilito non otterrā dall'altra parte il soddisfacimento del proprio credito, in tal caso si ha un negozio simulato; e, poiché il negozio dissimulato avente per oggetto un immobile, adempie alla funzione economica e giuridica della costituzione di ipoteca con patto commissorio, esso č nullo.