(massima n. 1)
Nella perizia contrattuale, la decisione dei periti č impugnabile (analogamente a quanto previsto per l'arbitrato irrituale) soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti, e non anche attraverso gli strumenti previsti dal codice di rito civile per i lodi rituali, con la conseguenza che eventuali errori "in procedendo" o "in iudicando", comprensivi della violazione dei principi della collegialitā e del contraddittorio, rilevano soltanto se siano sfociati in cause di invaliditā (incapacitā o vizi del consenso) o di risoluzione della perizia stessa.