(massima n. 1)
Appartiene alla giurisdizione ordinaria, e non a quella del giudice tributario, la controversia insorta tra il professionista, erogatore della prestazione, ed il beneficiario, in ordine alla pretesa rivalsa dell'IVA esposta in fattura, atteso che la statuizione non investe il rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, risolvendosi, invece, in un accertamento incidentale nell'ambito del rapporto privatistico fra soggetto attivo e soggetto passivo della rivalsa, estraneo alla giurisdizione sul rapporto d'imposta devoluto al giudice tributario. (Così statuendo, la S.C., cassando con rinvio la sentenza del giudice d'appello, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, in una controversia nella quale un libero professionista, esercente funzioni di giudice di pace, chiedeva di rivalersi, nei confronti del Ministero della Giustizia, dell'IVA esposta nella fattura emessa per il pagamento dei compensi percepiti).