(massima n. 1)
In tema di IRPEF, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, č configurabile una plusvalenza da avviamento commerciale, ai sensi dell'art. 54, comma terzo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche nel caso di cessione a titolo oneroso di un'azienda il cui corrispettivo sia rappresentato dalla costituzione di una rendita vitalizia: ai fini dell'imputazione del corrispettivo, occorre infatti considerare il momento di stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 917 cit., tenendo conto della natura intrinsecamente onerosa e della configurazione giuridica dell'atto traslativo, e prescindendo da clausole estranee al tipo contrattuale, senza che assuma alcun rilievo il carattere aleatorio della rendita, comunque determinabile sulla base delle tabelle di capitalizzazione risultanti dalla normativa fiscale; né tale imputazione dā luogo ad una doppia imposizione, in quanto l'art. 48 del D.P.R. n. 917, nell'assoggettare a tassazione le quote di rendita, individua forfetariamente nel 60% la componente reddituale delle stesse, in tal modo esentando dall'imposta il capitale tassato all'atto del trasferimento. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. L'Aquila,14 Dicembre 2000).