(massima n. 1)
L'assegno di divorzio, la cui corresponsione da parte di uno dei coniugi all'altro sia stata stabilita dal tribunale, su accordo delle parti, in unica soluzione ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della legge n. 898 del 1970 (e successivamente - a seguito delle modificazioni introdotte dell'art. 10 della legge n. 74 del 1987 - ai sensi dell'art. 5, ottavo comma, della legge stessa), non č qualificabile come "reddito" imponibile ai fini i.r.pe.f. sulla base di quanto disposto dall'art. 47, primo comma lett. f, del D.P.R. n. 597 del 1973 (e, successivamente, dall'art. 47, primo comma lett. i, del D.P.R. n. 917 del 1986). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Centrale, 28 febbraio 1997).