(massima n. 1)
Le norme valutarie che vietano i pagamenti in moneta estera, al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti, non determinano l'invaliditā dell'obbligazione pattuita in moneta estera, ma incidono sulle modalitā di adempimento dell'obbligazione, nel senso che questa deve essere regolata in valuta italiana, ragguagliata al cambio di quella estera al giorno della scadenza del debito, attraverso l'ufficio italiano dei cambi. (Rigetta, App. Roma, 07/11/2006).