(massima n. 1)
In tema di prepensionamento, le ritenute applicabili all'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), d.m. n. 158 del 2000, avente la finalitą di incentivare l'esodo con l'erogazione di un reddito pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato col computo dell'anzianitą contributiva mancante, devono calcolarsi con lo stesso criterio applicabile all'intero assegno ovvero con l'aliquota agevolata di cui all'art. 17, comma 4-bis, T.U.I.R., determinando detta modalitą la neutralizzazione dell'incidenza delle ritenute e garantendo ai dipendenti prepensionati la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato.