(massima n. 1)
Il condomino puō legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unitā immobiliare dell'impianto comune, senza necessitā di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che, dalla sua rinunzia e dal distacco, non derivano nč un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, nč uno squilibrio termico dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. Soddisfatta tale condizione, egli č obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale, mentre č esonerato dall'obbligo del pagamento delle spese per il suo uso. (Rigetta, App. Roma, 28 Novembre 2001).