(massima n. 1)
L'art. 1 comma 1 l. 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui stabilisce che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchč non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche, non si pone in contrasto con gli art. 2, 3 e 42 cost., in quanto si ritengono avvenute trasformazioni della rilevanza pubblica di tali beni. La pubblicitą delle acque non č indiscriminata e generalizzata, poichč la stessa legge prevede alcune utilizzazioni caratterizzate da esclusione di interesse generale, per le quali non č richiesta licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie, di sicurezza e delle altre leggi speciali.