(massima n. 1)
In ipotesi di azione di petizione di ereditą proposta da un figlio naturale del "de cuius" successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del proprio "status", gli eredi, che erano stati immessi nel possesso dei beni ereditari in buona fede, permangono in tale condizione sino al momento della notificazione della domanda di restituzione dei beni medesimi, avendo portata generale il principio della presunzione di buona fede, di cui all'art. 1147 cod. civ., e determinando la proposizione nei confronti del possessore di una domanda volta ad ottenere la restituzione delle cose il mutamento della situazione di buona fede in mala fede, con conseguente obbligo di rispondere dei frutti successivamente percepiti. (Cassa con rinvio, App. Perugia, 08/08/2006).