(massima n. 1)
La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dallart. 222, comma secondo-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dellart. 444 c.p.p. per i reati domicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.