(massima n. 1)
Come l’irrogazione, da parte del prefetto, della sanzione amministrativa di sospensione della patente, in via cautelare e provvisoria, ai sensi dell’art. 223, terzo comma, del codice della strada, non è condizionata all’inizio o alla procedibilità dell’azione penale, così per irrogare la medesima sanzione in via definitiva, ai sensi del successivo art. 224, terzo comma, previo accertamento della sussistenza delle necessarie condizioni — e cioè la violazione di una norma del codice della strada da cui è derivato un danno alla persona — non è necessario che il reato si sia estinto in senso stretto, per una causa diversa dalla morte del reo, essendo sufficiente, secondo la ratio della predetta norma, volta a statuire in via generale la irrogabilità della predetta sanzione accessoria, che il reato non sia perseguibile perché è mancata, o è venuta meno, una condizione di procedibilità dell’azione penale, e quindi non solo se la querela è stata rimessa, ma anche se non è stata proposta, o è stata proposta tardivamente, o vi è stata rinuncia.