(massima n. 1)
La sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo «adoperato per commettere un reato» può essere comminata, ai sensi dell’art. 213, comma 2-sexies [n.d.r.: comma 4], cod. strada (nel testo applicabile ratione temporis), solo in caso di accertamento del reato da parte del giudice penale, attesa l’inapplicabilità dell'art. 224 cod. strada, che, con riguardo alle sanzioni della sospensione e della revoca della patente, attribuisce al Prefetto, in caso di estinzione del reato per cause diverse dalla morte, il potere di accertare la sussistenza dei relativi presupposti e di irrogare le conseguenti misure, trattandosi di disposizione speciale non suscettibile di applicazione analogica per il principio di tassatività delle sanzioni amministrative, né potendo operare l’art. 224-ter cod. strada, introdotto solo successivamente con la legge n. 120 del 2010, e privo di efficacia retroattiva.