(massima n. 1)
In tema di violazioni del codice della strada, l’art. 22-bis comma terzo lett. c) della legge n. 689 del 1981 attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza a provvedere sulle opposizioni a sanzione amministrativa pecuniaria (principale) e a quella di natura diversa (accessoria), riservando alla competenza del tribunale le sole opposizioni per sanzioni in materia urbanistica ed edilizia; pertanto, qualora sia stata contestata l’apertura senza autorizzazione di un passo carrabile, è devoluta alla cognizione del giudice di pace l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, con cui siano state inflitte la sanzione pecuniaria e quella accessoria del ripristino dello stato dei luoghi in relazione alla violazione della specifica norma prevista dall’art. 16 cod. della strada sulle fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati.