(massima n. 1)
La competenza per materia a conoscere dellopposizione a ordinanza ingiunzione per violazioni del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) č attribuita, nei casi in cui sia stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a questultima, al giudice di pace ai sensi del combinato disposto degli artt. 205, comma terzo, d.lgs. n. 285 cit. e 22-bis della legge n. 689 del 1981. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza del giudice di pace con riguardo a sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi per la violazione prevista dal combinato disposto degli artt. 16, comma primo lett. b), d.lgs. n. 285 cit. e 26, comma quarto, D.P.R. n. 495 del 1992, sanzionata dal combinato disposto dei commi 4 e 5 del medesimo art. 16, comma 1 lett. B).