(massima n. 1)
La nullitā del contratto posto a fondamento dell'azione di adempimento č rilevabile d'ufficio, ma non puō essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il "vulnus" delle maturate preclusioni processuali. (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie in cui, richiesto il pagamento del compenso per l'attivitā di mediazione espletata, č stata sollevata solo in sede di legittimitā l'eccezione relativa alla mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale).