(massima n. 1)
Nell'ambito dei diritti incomprimibili da parte della p.a., non può non essere occupato dal diritto alla salute, garantito - quale bene essenziale dell'individuo - dall'art. 32 Cost., a fronte del quale dunque, la p.a. è del tutto priva del potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva, ancorché agisca per motivi di interesse pubblico. Con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della p.a., e l'eventuale pretesa cautelare ad essa connessa, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, che non tollerano interferenze esterne.